Decreto Rilancio e credito d'imposta per le imprese

Decreto Rilancio e credito d'imposta per le imprese

Mercoledì, 27 Maggio 2020 15:25

Impresa e decreto Rilancio. Adeguamento e sanificazione dei luoghi di lavoro hanno un credito d’imposta

Il beneficio fiscale è, nero su bianco, nel decreto “Rilancio” dal testo corposo per misure attese, alcune pacifiche altre meno. Un beneficio destinato alle imprese italiane che non esercitano l’attività in luoghi aperti al pubblico. Le aziende - sistema produttivo legato da un flusso che, interrotto dal lockdown, finalmente riprende - possono contare su un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino al limite massimo di 80 mila euro, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19.

Decreto Rilancio e credito d’imposta: beni agevolati

Tramite credito d'imposta, nel decreto Rilancio sono agevolati:

  1. gli interventi di rifacimento di spogliatoi e mense e di realizzazione di spazi comuni e ingressi, anche di spazi medici;
  2. gli acquisti di apparecchiature per il controllo della temperatura - come le termocamere Zucchetti o il terminale di rilevamento della temperatura corporea e mascherine - di dipendenti/utenti e di arredi per la sicurezza.

decreto rilancio

Una nota. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni, per le stesse spesse, nei limiti del costo sostenuto; ed è cedibile ad altri soggetti, ma non rimborsabile.

Il legislatore del decreto “Rilancio” ha anche disposto un credito d’imposta per:

  • la sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione ecc... che garantiscono la salute di dipendenti e utenti;
  • l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza.

Questo credito d'imposta viene riconosciuto nella misura del 60% fino al limite di 60 mila euro a beneficiario.

E’ utilizzabile in dichiarazione ovvero, senza limite d’importo alcuno, in compensazione in F24. Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

I due crediti, previsti rispettivamente dagli articoli 120 e 125 del decreto, sono schematizzati nella presentazione dell’utile Vademecum dell’Agenzia delle Entrate pubblicato pochi giorni fa, che non solo delle misure qui commentate si occupa, ma delle misure fiscali dell’intero testo.

 


 

Si ringrazia  Logo Deleganoi per la stesura dell'articolo

 

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