CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE E ALTRE NOVITÀ SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Una serie di informazioni utili sulla fatturazione elettronica.
Dal primo ottobre 2019 si è chiusa la moratoria sanzionatoria prevista dal Dl 119/2018. Questo vuol dire che dovrebbero esserci una quantità maggiore di controlli sulle fatture elettroniche.
Ricordiamo che il nuovo termine di presentazione delle fatture elettroniche è di 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione. Nel caso in cui non si rispetti questo termine, scatterà la sanzione che prevede tra il 90% e il 180% dell'imposta dovuta.
Consultazione fatture elettroniche entro il 31 ottobre 2019
Ancora pochi giorni per aderire al servizio dell’Agenzia delle Entrate e per conservare le fatture degli scorsi mesi. A partire dal 1 novembre, l’Agenzia delle Entrate potrà memorizzare soltanto i file xml delle fatture per le quali è stato dato il consenso alla conservazione.
Cosa succede se non aderisci?
L’Agenzia delle Entrate cancellerà i file delle fatture elettroniche entro il 31 dicembre.
Chi non aderirà al servizio di consultazione entro la fine del mese [ottobre n.d.r.] potrà comunque scegliere di farlo successivamente. In tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata.
Tuttavia, sia in caso di adesione che di mancata adesione, i “dati fattura”, ovvero i dati rilevanti ai fini delle attività di controllo, saranno conservati.
Consigliamo vivamente di aderire.
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Decreto Fiscale 2020
Il Decreto Fiscale 2020 porterà con sé numerosi cambiamenti, una delle quali per le fatture elettroniche.
I dati contenuti nelle fatture elettroniche (compresi i dati relativi alla natura, qualità o quantità della prestazione) potranno essere conservati per una durata di 8 anni per essere utilizzati sia dall’Agenzia delle Entrate che dalla Guardia di Finanza, per attività di controllo e assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, in modo da rendere le operazioni di accertamento più incisive. Si legge all'art. 14
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: “5 -bis . I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
b) dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.