Lavoratori disabili. Nuovi obblighi e benefici contributivi

Lavoratori disabili. Nuovi obblighi e benefici contributivi

Lunedì, 22 Gennaio 2018 17:19

 

ASSUNZIONE LAVORATORI DISABILI: OBBLIGHI E BENEFICI PER LE AZIENDE

 

GLI OBBLIGHI PER LE AZIENDE

 

Come stabilito dalla Legge 68/1999 ogni datore di lavoro è tenuto ad effettuare assunzioni di soggetti iscrivibili al collocamento mirato in misura proporzionale alla dimensione dell’organico aziendale.

Tali regole sono state recentemente modificate dal Decreto Legislativo 151/2015 (Decreto attuativo Jobs Act). Per effetto delle novità introdotte, commentate dal Ministero del lavoro con Nota direttoriale 23/01/2017, a decorrere da Gennaio 2018 ogni azienda è tenuta ad assumere soggetti provenienti dal collocamento mirato secondo i seguenti limiti dimensionali:

 

Dimensione

Assunzioni collocamento mirato

Dai 15 ai 35

1 unità

Dai 36 ai 50

2 unità

Oltre 50

il 7% dei posti a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati

 

Sono iscrivibili al collocamento mirato:

  • Invalidi civili con percentuale di invalidità dal 46% al 100%, invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%, gli invalidi per servizio (ex dipendenti pubblici, compresi i militari), invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria, i non vedenti e i sordomuti;
  • Categorie protette: profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria), vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.

BENEFICI CONTRIBUTIVI

L’articolo 10 del decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 (Decreto attuativo Jobs Act) ha previsto per le assunzioni di persone con disabilità uno specifico incentivo.

Nello specifico, il beneficio consiste in un bonus rapportato (nella durata e nell’importo) alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore.

 

LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L'INCENTIVO, MISURA E DURATA DEL BENEFICIO

Tipo Lavoratore

Misura dell'incentivo

Durata

Lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%

70% della retribuzione lorda mensile ai fini previdenziali

36 mesi

Lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione superiore al 45% assunto a tempo determinato

70% della retribuzione lorda mensile ai fini previdenziali

60 mesi

Lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 69% ed il 79%

35% della retribuzione lorda mensile ai fini previdenziali

36 mesi

Lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione superiore al 45% assunto a tempo determinato 12 mesi minimo

70% della retribuzione lorda mensile ai fini previdenziali

Per l'intera durata del contratto

 

 

RAPPORTI INCENTIVATI

L’incentivo spetta per i seguenti rapporti:

  • Assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016

  • Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001;

  • Rapporti di lavoro a domicilio che, ai sensi dell’art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, devono essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità;

  • Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato.

FOCUS: SOMMINISTRAZIONE

I benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore. L’agevolazione non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore. scadenza.

CONDIZIONI DI SPETTANZA

La fruizione del beneficio è sottoposta come di consueto alla regolarità prevista regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006.

  • l’adempimento degli obblighi contributivi;
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • il rispetto degli altri obblighi di legge;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) Alle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi:

disabile lavoroIn riferimenti a tale tipologia di assunzioni non trovano applicazione i principi generali in materia di fruizione degli incentivi all’occupazione.

Tale deroga è valida solo nelle ipotesi di assunzioni obbligatorie; pertanto, nell’ipotesi di assunzioni di lavoratori disabili effettuate oltre la cosiddetta “quota di riserva” devono trovare applicazione i medesimi principi enunciati nell’art. 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ovvero:

1) l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

2) l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

3) l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c)[2];

4) l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);

5) ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2);

6) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).

 

c) Realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione o la trasformazione;

Disabili logoL’incentivo spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell’anno successivo all’assunzione”.

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

L’incentivo, in forza del disposto dell’articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 651/2014 (all. n. 3), è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;

- invalidità;

- pensionamento per raggiunti limiti d’età;

- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

- licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

d) alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall’articolo 33 e dal capo primo del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

 

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

Il limite alla possibilità di cumulare due diversi benefici va ricercato nella normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. In particolare gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità possono essere cumulati con altri aiuti purché tale cumulo non si traduca in un’intensità di aiuto superiore al 100% dei costi salariali in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

Dunque la possibilità di cumulo tra il beneficio ex articolo 13 della legge n. 68/1999 e le agevolazioni contributive trova un limite nel 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione.

L’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13 della legge n. 68/1999 non è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica.

 

Tipo Agevolazione

Limite Cumulabilità

Bonus Donne e Over 50 (legge92/2012)

Esonero Legge stabilità 2017

Garanzia Giovani

100% del costo salariale

Bonus Giovani Genitori

Lavoratori percettori di Naspi

Non Cumulabile

 

 

PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO E ADEMPIMENTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line “151-2015”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. I

l modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

 

 


Gianfranco Nobis profilo

 

Gianfranco Nobis  Bottone b linkedin

HR Payroll Specialist presso ICCREA Banca Spa e Docente Formatore presso Make It So.

Tutti gli articoli di Gianfranco su www.focus-lavoro.it

 

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