TUSL. Lavoro irregolare e sospensione dell’attività imprenditoriale

TUSL. Lavoro irregolare e sospensione dell’attività imprenditoriale

Lunedì, 06 Dicembre 2021 15:02

 

Lavoro irregolare e sospensione attività imprenditoriale

In virtù del nuovo testo dell’art. 14 del TUSL - contrasto al lavoro irregolare (senza, cioè, preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro) è ammesso ricorso entro 30 giorni all’Ispettorato interregionale del lavoro competente per territorio.

Nei successivi 30 giorni, l’Ispettorato deve pronunciarsi; se non lo fa, si può contare sulla maturazione del silenzio-accoglimento.

Come spesso accade, anche in questa occasione il legislatore del decreto fiscale (n. 146/2021) non ha indicato, nel nuovo testo dell’art. 14, l’organo amministrativo competente a ricevere eventuali ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale adottati in presenza di violazioni prevenzionistiche.

ispettore del lavoro sospensione attivit imprenditorialeQuale l’ipotesi? Il datore di lavoro potrebbe proporre, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente. Questa soluzione, unica adottabile, sarebbe tuttavia onerosa e complessa.

Sembra interessante, rispetto alla riformulazione normativa, evidenziare il prima e il dopo.

Fino al 21 ottobre 2021, ai fini dell’adozione del provvedimento per lavoro irregolare, l’accertamento al momento dell’accesso ispettivo doveva riguardare almeno il 20% dei lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro; dal 22 ottobre 2021 - data in entrata in vigore del decreto fiscale che, con l’art. 13, ha riformulato, stravolgendolo, l’art. 14 del TUSL - la percentuale si dimezza (10%).

Ancora: fino al 21 ottobre 2021, ai fini dell’adozione del provvedimento per violazioni delle norme sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le violazioni erano individuate con apposito Dm e, in via transitoria, dall’Allegato I al Testo unico; dal 22 ottobre 2021, tali violazioni sono tutte univocamente elencate nel nuovo Allegato I.

Per di più, il personale ispettivo INL poteva adottare il provvedimento esclusivamente per alcune attività produttive (art. 13, co. 2 TUSL); ora può per tutte. Ha anche il potere di imporre misure che facciano cessare il pericolo per la sicurezza o la salute dei lavoratori.

Quali le novità sulle condizioni per la revoca del provvedimento adottato per lavoro irregolare?

lavoro neroRispetto al vecchio, il nuovo impianto prevede il pagamento di una somma aggiuntiva pari a euro 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari; a 5.000 se sono impiegati più di 5 lavoratori irregolari. Prevede, inoltre, che il pagamento su istanza di parte sia possibile nelle due soluzioni del 20% all’atto di richiesta di revoca; dell’80% (maggiorato del 5%) nei sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.

Quali, viceversa, le nuove condizioni per la revoca del provvedimento adottato per violazione delle norme di SSL?

Qui si pretende la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi elencate nell’aggiornato Allegato I. E il pagamento della somma aggiuntiva di importo corrispondente a quanto previsto in quell’Allegato con riferimento a ciascuna fattispecie.

Oltre a ciò, le somme aggiuntive vengono raddoppiate se, nei 5 anni precedenti all’adozione del provvedimento, la stessa impresa è già stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Anche in tale ambito, è stabilita la percentuale del 20% all’atto della richiesta di revoca, mentre l’80% (più il 5) va corrisposto entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.

L’inottemperanza al provvedimento

Se il datore è inottemperante viene punito con l’arresto fino a sei mesi ove la sospensione riguardi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; da tre a sei, o ammenda da 2.500 a 6,400 euro, ove la sospensione interessi il lavoro irregolare.

Sparisce, dunque, dal disposto normativo di cui al vecchio art. 14 la previsione secondo la quale le violazioni devono essere gravi e reiterate.

Origina, invece ed infine, dalle neonate previsioni l’eventualità che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale decada. Ciò avviene appreso all’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni, accertate a seguito della conclusione della procedura di prescrizione ex art. 20 e art. 21 D.Lgs. n. 758/94. Resta tuttavia, ai fini dell’ottemperanza alla norma, il pagamento delle somme aggiuntive (euro 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari; euro 5.000 oltre i 5 lavoratori irregolari).

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