Green Pass in azienda dal 15 ottobre: cosa c'è da sapere

Green Pass in azienda dal 15 ottobre: cosa c'è da sapere

Martedì, 12 Ottobre 2021 12:40

 

Countdown per il Green Pass in azienda: 15 ottobre dies a quo

green passL’estate si è chiusa con un nuovo decreto emergenziale, quello che con ogni probabilità era il più atteso e il più “tormentato” da interrogativi provenienti da ogni dove.

Non dev’essere stato facile accordarsi sul tema del Green Pass in azienda, ma il risultato di discussioni fuori e dentro le istituzioni sono l’approvazione all’unanimità, in Consiglio dei Ministri n. 37, del decreto-legge che estende la certificazione verde Covid-19 (art. 9, c. 2, D.L. n. 52/2021) a tutti i settori del pubblico e del privato nel mondo del lavoro - e l’approvazione alla Camera dei Deputati con 335 sì. E’ in Gazzetta Ufficiale n. 226 con il numero 127 del 21 settembre 2021. L’operatività del Green Pass in azienda è fissata al 15 ottobre, dies a quo per l’efficacia della misura in discorso; cessa il 31 dicembre, giorno in cui termina l’attuale stato di emergenza. Salvo proroghe (assai probabili) ovviamente.

L’Italia è apripista, prima in Europa nel dettare le regole del Green Pass in azienda e in generale nei luoghi di lavoro che, ora che è pubblicato il decreto in G.U. ed è reso operativo da metà ottobre, diverrà obbligatoria per 23 milioni di persone: lavoratori del settore pubblico e di quello privato; autonomi; babysitter; colf; badanti.

I professionisti non sfuggono al provvedimento: anche per loro è fatto obbligo, dal 15 ottobre 2021, di avere e mostrare il Green Pass; obbligo esteso «a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni», anche in ragione di contratti esterni.

L’ambito applicativo del disposto non apre a grandi dubbi interpretativi; apre invece alla questione impositiva, mal digerita “a macchia di leopardo” lungo tutto lo Stivale.

Nel decreto approvato, uno spazio neppure troppo laterale ha trovato il sistema di controllo che, anzi, attenziona i lavoratori circa le sanzioni conseguenti alle infrazioni.

Green Pass in azienda. Quali infrazioni? Quali sanzioni?

Green Pass 2021Ebbene, se il lavoratore è esente dall’obbligo di esibire il Green Pass deve, sic et simpliciter, mostrare al suo ingresso in azienda il certificato medico che attesta l’esenzione. Se non lo fa, gli viene irrogata una sanzione che fino alla firma di Mattarella poteva giungere – certo, nell’ipotesi peggiore - alla sospensione dall’attività lavorativa (nella versione definitiva la sospensione è stata revocata) e dallo stipendio, circostanza che ha tenuto occupati già molti giudici di ultima istanza ancor prima dell’approvazione del decreto n. 127/2021.

Quando l’accesso avviene in barba agli obblighi appena prescritti, la sanzione va da 600 a 1.500 euro. E’ irrogata dal Prefetto, che riceve gli atti relativi alla violazione dagli incaricati dell’accertamento e della constatazione

Con le ultime previsioni molti nodi vengono ora al pettine. Ad esempio, nulla stabiliscono circa l’obbligo del Green Pass per lo smart worker che, se prima del marzo 2020 era un lavoratore raro a trovarsi, oggi popola il rapporto di lavoro in numerose attività produttive.

L’articolo 5 del decreto n. 127/2021 è esplicativo di un elemento che si è mostrato “flessibile”: se il lavoratore contrae il virus dopo la seconda dose di vaccino, questo corrisponde ad aver ricevuto anche la terza dose e il Green Pass vale dodici mesi. Ancora: il lavoratore si ammala di Covid-19 «oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino»: è rilasciato il Green Pass che «ha validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione». Fattispecie che non vale se tra la prima dose e la malattia non sono passate due settimane.

Novità dell’ultimo minuto in CDM è stata la correzione della norma che prevedeva il rilascio del Green Pass (con la durata di dodici mesi) per chi è stato malato e si sottopone ad una sola dose di vaccino: con l’approvazione all’unanimità del provvedimento, i 14 giorni di attesa da quello in cui si è ricevuta la prima dose non sono più necessari, così chi ha contratto il virus riceve la prima dose di vaccino dopo la malattia, ottenendo subito il rilascio della certificazione verde.

Il peso delle sanzioni in questo nuovo decreto è tale, immaginiamo, da rintracciare in esse la fonte delle discussioni più accese in seno a chi ci rappresenta e alla collettività tutta, soprattutto perché derivano dai controlli.

A questo proposito, chi dovrà controllare che il lavoratore sia in regola con l’obbligo di Green Pass in azienda?

Senza tema di originalità la responsabilità spetta al datore di lavoro (nel pubblico, al direttore dell’Ufficio), tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni e ad esercitare le verifiche con proprie modalità operative, che è chiamato ad individuare entro il 15 ottobre. Il controllo dei Green Pass deve essere effettuato tramite l'app rilasciata dal Governo, o da sistemi che ne utilizzano il codice sorgente (che è open source). Il lettore per Green Pass di Zucchetti è automatico, non prevede un addetto, e può essere collegato ad un sistema di controllo accessi (es. se il Green Pass non è valido/è scaduto non si apre un varco) e alla timbratura (es. se il Green Pass non è valido/è scaduto, non abilita alla timbratura del cartellino).

Per stabilire le modalità di controllo (e individuare un dipendente con responsabilità degli accertamenti, incaricato con atto formale) ci vorrà comunque ancora del tempo.

La violazione degli obblighi di controllo all’accesso o la mancata adozione, entro il 15 ottobre, delle misure organizzative è punita con ammenda da 400 a 1.000 euro.

Se il lavoratore proviene da una ditta esterna?

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In tal caso (si pensi, ad esempio, all’appalto), il lavoratore esterno dovrà esibire il Green Pass al momento dell’accesso, ma sarà il suo datore ad assumere la responsabilità di controllare la conformità con le previsioni.


I sistemi di controllo sono prossimi ad essere indicati nelle linee guida affidate ai ministri della Funzione Pubblica - Renato Brunetta - e della Salute - Roberto Speranza - e firmate da Draghi.

Per intanto, dal quadro normativo sulla certificazione verde ricaviamo con certezza quanto sopra accennato, ovvero che il mancato possesso del Green Pass, quando dichiarato spontaneamente dal lavoratore o verificato all’accesso sul luogo di lavoro per effetto delle verifiche datoriali (o dei preposti nominati) dal 15 ottobre, non ha ricadute sanzionatorie sui lavoratori.

Neppure ha rilievi disciplinari interni, esclusi dal D.L. n. 127/2021 per come ufficializzato.

 

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