Il Decreto liquidità guida la Fase 2 per accesso al credito e continuità. Imprese in nuova finanza
Individuato sinteticamente come “liquidità”, il Decreto n. 23/2020 dell’8 aprile sembra contenere uno schema normativo corretto nell’applicazione pratica ma non compiutamente definito, in evoluzione ancora oggi. Interviene prevedendo meccanismi di accesso al credito, controgarantiti dallo Stato o da strutture statali come Sace.
Siamo alla Fase 2 di graduale ripresa, che chiama ad una dimensione concreta che il Decreto liquidità interpreta attraverso spunti operativi dal doppio intervento: accesso al credito (anche facilitato); continuità delle imprese. Di più. Si spinge fino al concetto di “nuova finanza”, per non essere sufficienti le moratorie del “Cura Italia”. Con quel concetto si misureranno d’ora in avanti le aziende, italiane ed internazionali poiché lo schema logico è, nella sostanza, europeo.
L’Italia passa dunque dal lockdown alla ripresa delle attività industriali e commerciali, ponendo il sistema impresa nella prima condizione di riassorbire la forza lavoro ed evitare che la Cassa integrazione si trasformi in disoccupazione.
La liquidità da erogare consiste in grandi volumi; un meccanismo che consente allo Stato di limitare l’impatto bilancio iniziale, diluire nel tempo le eventuali insolvenze e fare in modo che le imprese in nuova finanza risollevino le proprie sorti e quelle del sistema economico.
Lo stanziamento è distribuito equamente tra il Fondo di garanzia per le Pmi (Mediocredito Centrale e Ministero dello Sviluppo Economico) con riguardo alle imprese fino a 499 dipendenti, e la società pubblica Sace (Cassa depositi e prestiti) per le imprese più grandi o per le Pmi che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza.
Decreto liquidità e Fondo di garanzia per le Pmi. Richieste fino a 25mila euro
Per i prestiti fino a 25mila euro per professionisti e Pmi l'intervento del Fondo copre il 100% del finanziamento senza che venga effettuata, ai fini della concessione della garanzia, la valutazione del merito di credito. Nello specifico, la misura prevede il rilascio da parte del Fondo di una copertura pari al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. Il richiedente non deve avere posizioni classificate come sofferenze e non deve essere segnalato per esposizioni deteriorate di altro tipo (UTP, scaduti e sconfinamenti) prima del 31 gennaio 2020.
Riguardo quest'ultimo punto, un articolo apparso sul Corriere della Sera, pone l'attenzione sulle aziende che già nei mesi precedenti alla pandemia avevano mostrato difficoltà economico.finanziarie, mettendo in luce alcuni limiti del Decreto liquidità. In un momento così delicato come quello attuale e che avrà conseguenze anche sul lungo periodo, le aziende devono munirsi di strumenti in grado di monitorare e prevenire eventuali crisi. A tal proposito, ricordiamo che lo scorso anno è stato pubblicato il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e d'Insolvenza. Cosa cambia con la Riforma della Crisi d'Impresa? Una delle grosse novità, sono i sistemi di allerta obbligatori, come Zucchetti Digital CFO, in grado di monitorare i parametri economico-finanziari dell'azienda.
Ma torniamo al Decreto liquidità.
La guida operativa di Mcc indica che il finanziamento richiesto deve avere le seguenti caratteristiche:
- importo non superiore al 25% dei ricavi dell’ultimo bilancio o ultima dichiarazione e comunque fino ad un massimo di 25.000 euro (il limite fa riferimento all’ammontare complessivo che può ottenere un singolo soggetto beneficiario finale e nel computo devono essere considerati anche tutti gli altri finanziamenti ottenuti ai sensi della lettera m, comma 1, articolo 13 del Decreto liquidità);
- durata del finanziamento fino a 72 mesi, con la condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dalla data di erogazione.
Potranno essere richiesti in finanziamenti, anche su più soggetti finanziatori, fino al limite massimo dei 25.000 euro, fermo restando il rispetto del vincolo del 25% dei ricavi.
Decreto liquidità e Sace. Richieste oltre i 25mila euro
Imprese e professionisti possono inviare istanza ad istituti bancari e altri intermediari finanziari per ottenere garanzia diretta al 90% o controgaranzia al 100% (su una garanzia del confidi non superiore al 90% del finanziamento) per importi fino a 5 milioni di euro. Se la cifra è pari a 800mila euro, sarà possibile richiedere una copertura al 100% del finanziamento (90% garanzia diretta più la garanzia del 10% di un confidi).
Garanzia Italia - Sace
Il finanziamento è destinato a tutte le attività economiche senza vincoli dimensionali di fatturato, che abbiano:
- sede in Italia con destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani;
- già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza, limitatamente alle Pmi;
- affrontato o si sono trovate in una situazione di difficoltà a seguito dell’epidemia di Coronavirus (ma che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019);
Le garanzie di Stato sui finanziamenti concessi dalle banche potranno essere richieste fino al 31 dicembre 2020.
Il finanziamento - che erogheranno banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali ed altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia - avrà come limite di importo il valore più alto tra il 25% del fatturato di Gruppo in Italia del 2019 come risultante dal bilancio, ovvero dalla dichiarazione fiscale, e il doppio del costo annuale del personale di Gruppo in Italia per il 2019, ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il Bilancio.
La durata dei finanziamenti non potrà superare i 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
Il costo complessivo per il richiedente sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, e dal costo della garanzia. Tale costo dovrà essere inferiore al costo richiesto per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
Come accedere al finanziamento?
Quattro gli step.
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L’impresa richiede alla banca (o ad altro soggetto abilitato all'esercizio del credito) di sua fiducia un finanziamento con garanzia dello Stato.
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Il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di Sace.
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Sace processa la richiesta. Riscontrato l’esito positivo del processo di delibera, le assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, controgarantita dallo Stato.
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Ultimo atto, il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di Sace controgarantita dallo Stato.